Pertanto con decorrenza immediata:
1. è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore del trasferimento sia pari o superiore a € 2.500;
2. gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 2.500 devono recare sempre l’indicazione del nome e cognome o ragione sociale del beneficiario, nonchè la clausola di non trasferibilità;
3. il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza la clausola di “non trasferibilità” di importo inferiore a € 2.500 può essere richiesto solo per iscritto dal cliente;
4. non è possibile movimentare libretti di deposito bancari o postali al portatore portando il saldo ad un valore pari o superiore a € 2.500;
5. i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 2.500 già in essere all’entrata in vigore del decreto legge devono essere estinti oppure il loro saldo deve essere ridotto a somma non eccedente tale importo entro il 30 settembre 2011.
AVVISI ALLA CLIENTELA:
- TRASFERIMENTO DEL CONTANTE
- NUOVO LIMITE DR AL PORTATORE
- NUOVO LIMITE TITOLI AL PORTATORE
- INFORMATIVA AL PUBBLICO: AGGIORNAMENTO PILLAR III